Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • In ordine agli accertamenti sanitari da effettuare, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi del D Lgs 81.2015 si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell`organico dell`utilizzatore ai fini dell`applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L`utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Nondimeno, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice, costituendo giusta causa di dimissioni del lavoratore in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi da parte della stessa.

    È parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore, come previsto dai propri protocolli sanitari. Si invita quindi a confermare che suddetto adempimento sia in capo esclusivamente al Committente.

    Domanda del: 05/06/2024 aggiornata il 05/06/2024
  • Si informa che nei documenti della procedura non è stato richiesto che le visite preassuntive vengano effettuate dall`Agenzia che sarà incaricata delle varie fasi del servizio previste all’art. 3 Del Disciplinare di manifestazione di interesse (Reclutamento e selezione dei candidati, Formazione, Somministrazione e Assunzione).

Vai all'elenco dei chiarimenti