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Chiarimento

  • Con riferimento alle prestazioni secondarie (vigilanza notturna armata, servizio di tele radio allarme, servizio di manutenzione dei sistemi di allarme), elencate nella tabella CPV dell'art. 4.3 del Disciplinare di gara, si richiede se è possibile dichiarare, in sede di presentazione dell'offerta, il sub appalto per tali attività, previsto dall'art. 105 del D. lgs 50/2016.

    Domanda del: 05/11/2020 aggiornata il 05/11/2020
  • Si conferma che le prestazioni, individuate come secondarie nella tabella dell’art. 4.3 del Disciplinare di gara, possono essere subappaltate, nel rispetto del limite del 40% previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato con D.L. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019, fino al 31/12/2020. L’operatore partecipante deve presentare la dichiarazione del ricorso all’istituto del subappalto nell’apposita sezione “D: Informazioni concernenti i subappaltatori” della "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" del DGUE (Allegato 2). Si precisa che in caso di subappalto delle attività secondarie, il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, in particolare della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i.), rilasciata dalle autorità competenti relativamente alle attivita di vigilanza ispettiva, fissa, gestione allarmi, in corso di validita e conforme alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 10.2.2 del Disciplinare di gara.

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