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Chiarimento

  • Con riferimento all’art. 2 del Capitolato d’Oneri, si chiede di specificare cosa si intende per “esame tossicologico” (raccolta delle urine assistita oppure e il test on site veloce)?

    Domanda del: 21/01/2019 aggiornata il 21/01/2019
  • Per esame tossicologico si intende l’esame delle urine, effettuato ai sensi della vigente normativa, al fine di accertare l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. L’iter procedurale si compone di due fasi: la prima, a cura del medico competente che effettua la raccolta delle urine e procede allo screening secondo vigente normativa e la seconda, di eventuale approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti. La raccolta del campione deve in ogni caso avvenire in appositi contenitori di plastica monouso sotto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato, introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione stesso. Completata la raccolta del campione, il medico competente può effettuare, a propria discrezionalità, il test di screening rapido o inviare il campione urinario ad un laboratorio autorizzato per il test di screening e, in caso di positività, anche per il test di conferma.

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