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Chiarimento

  • Verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 “se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”, si richiede se verranno effettuati successivi approfondimenti (anche con eventuale audizione in contraddittorio) oppure se si procederà con l’esclusione inaudita altera parte dopo la valutazione delle spiegazioni di cui al comma 5 del citato art. 97 (“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa […]”).

     

     

    Domanda del: 30/09/2017 aggiornata il 30/09/2017
  • Ai sensi dell'art. 18 del Bando e Disciplinare di gara, la Commissione procederà a sospendere la seduta di gara al fine dell’esame, e conseguente valutazione, delle offerte che in base ai conteggi effettuati risultano sospette di essere basse in modo anomalo. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione; verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, eventualmente in contradditorio, risultaerà nel suo complesso, inaffidabile.

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