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In riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al punto 9.2.1.d) del Disciplinare di gara, relativamente al possesso di una copertura assicurativa Responsabilità Civile (RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa APAM, i suoi dipendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale di almeno € 10.000.000,00, si chiede conferma che tale requisito possa essere soddisfatto con la dichiarazione di impegno da parte dell’Operatore Economico ad aumentare il proprio massimale a € 10.000.000,00, in caso di aggiudicazione. La richiesta è giustificata dal principio di favor partecipationis e coerentemente a quanto indicato dal nuovo D. Lgs. 36/2023, che prevede come requisito d’idoneità quanto indicato al comma 3 dell’art. 100, e sottolinea al successivo comma 12 che le Stazioni Appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo.
Domanda del: 02/11/2023 aggiornata il 02/11/2023 -
Si rettifica il punto 9.2.1.d) del Disciplinare di gara come segue: “ d) copertura assicurativa Responsabilità Civile (RCT/RCO), a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa Apam, i suoi dipendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale di almeno € 10.000.000,00 (in caso di possesso di polizza assicurativa con importo inferiore al massimale richiesto, la documentazione di gara dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore del massimale della polizza assicurativa a quello previsto dall’appalto, in caso di aggiudicazione). La polizza assicurativa dovrà coprire anche i danni agli impianti o ai veicoli provocati nell’esercizio delle prestazioni di pulizia, rimessaggio e rifornimento autobus da parte dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria. Tale polizza è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nei documenti della presente gara e dalle norme in materia. Tale requisito deve essere soddisfatto dall’impresa mandataria del RTI oppure dalla Consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive e che riveste il ruolo di capofila, dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.”