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QUESITO 2
All’art. 17 punto f.1) <Dichiarazione del produttore dei pezzi di ricambio originali “di primo impianto”> del Bando e Disciplinare di gara, viene richiesta, in caso si offrano ricambi di primo impianto, una dichiarazione del produttore dei pezzi di ricambio originali “di primo impianto” che attesti che la qualità dei ricambi originali offerti corrisponda a quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo […].
I produttori di ricambi di primo impianto, non forniscono tali dichiarazioni in quanto i ricambi sono identificabili in fase di consegna tramite l’imballaggio originale che ne attesta l’originalità.
Si chiede pertanto conferma che le suddette dichiarazioni debbano essere obbligatoriamente presentate.
Domanda del: 24/10/2023 aggiornata il 24/10/2023 -
RISPOSTA 2
Con riferimento ai ricambi cd. ``di primo impianto``, di cui all`art. 3.4 del Capitolato d`Oneri, richiamato il contenuto di cui al punto 19 della Comunicazione della Commissione UE 2010/C138/05, il quale subordina la presunzione di equipollenza tra i ricambi originali e quelli nella prassi definiti “di primo impianto” (ovvero ``costruiti nella medesima linea di produzione dei componenti originali``) al rilascio di giusta certificazione da parte del Produttore, si conferma la validità di quanto disposto al punto all`art. 17 punto f.1) <Dichiarazione del produttore dei pezzi di ricambio originali “di primo impianto”> del Bando e Disciplinare di gara, e l`onere dell`operatore economico che intenda partecipare alla procedura, di produrre con riguardo ai ricambi cd. ``di primo impianto`` la suddetta documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura stessa per incompletezza dell’offerta.