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Chiarimento

  • In riferimento all`art. 9.3 del Capitolato Speciale d`Appalto ``Batterie di trazione``, si richiede conferma che per la percentuale di perdita dello stato di carica iniziale delle batterie di trazione valga quanto prescritto dall’art. 17.1 Garanzia - Condizioni Generali del medesimo documento.

    Domanda del: 18/08/2023 aggiornata il 18/08/2023
  • Il valore riportato all`art. 9.3 del Capitolato Speciale d`Appalto ``Batterie di trazione``, relativo alla carica finale minima pari all`80% (decadimento 20%), è da considerare refuso.

    Si conferma che la perdita massima ammessa della capacità nominale dell`energia delle batterie di trazione è quella specificata nell`Art. 17.1 Garanzia – Condizioni Generali, non superiore al 25% rispetto a quella iniziale da nuova.

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