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Chiarimento

  • In riferimento all’art. 5 del Disciplinare in cui vengono recepiti a livello normativo i principi imposti dall’utilizzo delle risorse PNRR, si riscontra che nella scheda punteggi è stata data molta rilevanza alla certificazione di responsabilità sociale ed etica nonché alla figura del disability manager. Ciò premesso con riferimento nell’allegato A - Tabella punteggi scheda tecnica, al punto A.1.23 “Responsabilità sociale ed etica: Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente”, si richiede se possa ritenersi come “equivalente” la dichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» ai sensi del DM 110.01.2017 e s.m.i., attraverso l’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, oltre alla seguente documentazione:

    - delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 – quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del Codice penale e legge 199/2016;

    - nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/01;

    - la conservazione della relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti 231/01.

    Domanda del: 27/07/2023 aggiornata il 27/07/2023
  • In riferimento al punto A.1.23 “Responsabilità sociale ed etica: Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente” dell'allegato A - Tabella punteggi scheda tecnica, si precisa che, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa non rileva tanto il possesso formale della certificazione ma il concreto rispetto dello standard richiesto nell’organizzazione dell’impresa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17.04.2020; CdS SezV del 22/07/2021 n.5513). Pertanto, in alternativa al possesso della certificazione SA 8000:2014, l'operatore economico può dimostrare la conformità delle proprie misure di responsabilità sociale alla norma SA 8000 attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato). È ammessa quindi autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, mediante la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle convenzioni internazionali di cui allo stesso D.M., da parte dei fornitori e subfornitori. Diversamente, il possesso del rating di legalità massimo (n. tre stellette) non può essere considerato equivalente ai requisiti previsti per l’acquisizione della certificazione secondo lo standard SA8000, poiché le tre stellette non indicano in modo automatico che l’O.E. abbia un sistema di gestione conforme alle indicazioni della SA8000 (anche se non certificato), proprio perché il meccanismo delle tre stellette del rating di legalità prevede un sistema facoltativo.

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