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In riferimento al punto 3.1 del capitolato viene recisato che: "Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, quelli le cui caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i., art 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., art 227 con appendice V). Ai fini della sicurezza dell’esercizio, vengono pertanto richiesti, per tali ricambi, esclusivamente ricambi originali dotati (ove prevista) di omologazione di legge ai sensi della normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV)". La previsione del capitolato (e qualunque altra previsione analoga della disciplina di gara) deve essere immediatamente modificata in quanto palesemente illegittima e violativa della concorrenza, oltre che del Vostro interesse pubblico alla economicità, nella parte in cui prescrive solo ricambi originali (nei quali sono compresi quelli c.d. “primo impianto”) ma escludendo gli equivalenti, poiché i ricambi equivalenti sono per legge legittimati a stare sul mercato al pari dei c.d. originali e come è noto possono e devono essere omologati nei casi in cui lo prescriva la legge, al pari degli originali.
Pertanto deve essere corretta la illegittima e anticoncorrenziale previsione di cui sopra, stabilendo che detta categoria di ricambi può essere fornita, come tutti gli altri, mediante sia originali che equivalenti, naturalmente omologati ove previsto.
Con riserva di ogni azione in sede giudiziale o amministrativa, anche avanti all’Anac e all’AGCM.
Domanda del: 24/04/2023 aggiornata il 24/04/2023 -
In riferimento ai componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, si chiarisce che tali entità tecniche contemplate da uno degli atti normativi di cui all’allegato IV della direttiva 2007/46 non possono essere immesse in commercio se non hanno prima ottenuto l’omologazione CE, requisito di idoneità connesso ad imperativi di sicurezza per il traffico dei veicoli. Rilevato che, quando si tratta di componenti soggetti ad omologazione CE, sia quelli equivalenti che quelli originali sono sottoposti al suddetto medesimo regime, e che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, senza comportare la creazione di ostacoli alla libera concorrenza negli appalti pubblici, anche alla luce dell'orientamento fornito dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, si modifica l'art. 3.1 del Capitolato come segue: "Ai fini della sicurezza dell’esercizio, vengono pertanto richiesti ricambi originali ovvero equivalenti dotati (ove prevista) di omologazione di legge ai sensi della normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV). Per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freni ed i tamburi il fornitore dovrà presentare, oltre a quanto sopra, il certificato attestante l’omologazione comunitaria ECE R90". Ciò chiarito, rimane salvo in capo all'operatore partecipante, come già precedentemente stabilito, l'obbligo di presentare anche la certificazione di equivalenza per ciascun ricambio equivalente offerto.