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Chiarimento

  • In riferimento all'Art. 2 "Specifiche tecniche degli pneumatici" del Capitolato d'oneri in cui si richiede che gli pneumatici nuovi oggetto di fornitura devono essere riscolpibili e garantire una profondità di riscolpitura non inferiore a 3 mm, si chiede se la Stazione Appaltante può ritenere accettabile la fornitura di pneumatici nuovi che presentano una profondità di riscolpitura inferiore a 3 mm.

    Domanda del: 07/09/2021 aggiornata il 07/09/2021
  • Si conferma quanto richiesto all’Art. 2 "Specifiche tecniche degli pneumatici" del Capitolato d'oneri in merito alla profondità di riscolpitura che deve essere non inferiore a 3 mm.

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